CCC 1269

Divenuto membro della Chiesa, il battezzato non appartiene più a se stesso, Cf 1 Cor 6,19. ma a colui che è morto e risuscitato per noi. Cf 2 Cor 5,15. Perciò è chiamato a sottomettersi agli altri, Cf Ef 5,21; 1 Cor 16,15-16. a servirli Cf Gv 13,12-15. nella comunione della Chiesa, ad essere « obbediente » e « sottomesso » ai capi della Chiesa, Cf Eb 13,17. e a trattarli « con rispetto e carità ». Cf 1 Ts 5,12-13. Come il Battesimo comporta responsabilità e doveri, allo stesso modo il battezzato fruisce anche di diritti in seno alla Chiesa: quello di ricevere i sacramenti, di essere nutrito dalla Parola di Dio e sostenuto dagli altri aiuti spirituali della Chiesa. Cf Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 37: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 57 (1965) su vatican.va — PDF scansionato (1965) 42-43; CIC — Codex Iuris Canonici canoni 208-223; CCEO — Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium canone 675, § 2.

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