CCC 1463

Alcuni peccati particolarmente gravi sono colpiti dalla scomunica, la pena ecclesiastica più severa, che impedisce di ricevere i sacramenti e di compiere determinati atti ecclesiastici, Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 1331; CCEO — Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium canoni 1431. 1434. e la cui assoluzione, di conseguenza, non può essere accordata, secondo il diritto della Chiesa, che dal Papa, dal Vescovo del luogo o da presbiteri da loro autorizzati. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canoni 1354-1357; CCEO — Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium canone 1420. In caso di pericolo di morte, ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ascoltare le confessioni, può assolvere da qualsiasi peccato e da qualsiasi scomunica. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 976; per l'assoluzione dei peccati, CCEO — Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium canone 725.

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