CCC 1467
© Libreria Editrice Vaticana Fonte: vatican.va
Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto alle persone, la Chiesa dichiara che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canoni 983-984. 1388, § 1; CCEO — Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium canone 1456. Non gli è lecito parlare neppure di quanto viene a conoscere, attraverso la confessione, della vita dei penitenti. Questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il « sigillo sacramentale », poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane « sigillato » dal sacramento.
Leggi tutto il capitolo 2. I Sacramenti di Guarigione ¶1420–1532
Citato in 1
- ¶1467 Domande(Confessing to a priest)