CCC 1471

La dottrina e la pratica delle indulgenze nella Chiesa sono strettamente legate agli effetti del sacramento della Penitenza. « L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi ». Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, Normae, 1: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 59 (1967) su vatican.va — PDF scansionato (1967) 21. « L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati ». Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, Normae, 2: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 59 (1967) su vatican.va — PDF scansionato (1967) 21. « Ogni fedele può acquisire le indulgenze [...] per se stesso o applicarle ai defunti ». CIC — Codex Iuris Canonici canone 994.

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