CCC 1478

L'indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità. Cf Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 59 (1967) su vatican.va — PDF scansionato (1967) 16-17; Concilio di Trento, Sess. 25a, Decretum de indulgentiis: DS — Denzinger–Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum.

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