CCC 1567
© Libreria Editrice Vaticana Fonte: vatican.va
« I presbiteri, saggi collaboratori dell'ordine episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio, costituiscono col loro Vescovo un unico presbiterio, sebbene destinato a uffici diversi. Nelle singole comunità locali di fedeli rendono, per così dire, presente il Vescovo, cui sono uniti con animo fiducioso e grande, condividono in parte le sue funzioni e la sua sollecitudine e le esercitano con dedizione quotidiana ». Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 57 (1965) su vatican.va — PDF scansionato (1965) 35. I sacerdoti non possono esercitare il loro ministero se non in dipendenza dal Vescovo e in comunione con lui. La promessa di obbedienza che fanno al Vescovo al momento dell'ordinazione e il bacio di pace del Vescovo al termine della liturgia dell'ordinazione significano che il Vescovo li considera come suoi collaboratori, suoi figli, suoi fratelli e suoi amici, e che, in cambio, essi gli devono amore e obbedienza.
Leggi tutto il capitolo 3. I Sacramenti al Servizio della Comunione ¶1533–1666