CCC 1583

Un soggetto validamente ordinato può, certo, per gravi motivi, essere dispensato dagli obblighi e dalle funzioni connessi all'ordinazione o gli può essere fatto divieto di esercitarli, ma non può più ridiventare laico in senso stretto, Cf CIC — Codex Iuris Canonici canoni 290-293. 1336, § 1, 3 e 5. 1338, § 2. poiché il carattere impresso dall'ordinazione rimane per sempre. Cf Concilio di Trento, Sess. 23a, Canones de sacramento Ordinis, canone 4: DS — Denzinger–Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. La vocazione e la missione ricevute nel giorno della sua ordinazione lo segnano in modo permanente.

Leggi tutto il capitolo 3. I Sacramenti al Servizio della Comunione ¶1533–1666