CCC 1628

Il consenso deve essere un atto della volontà di ciascuno dei contraenti, libero da violenza o da grave costrizione esterna. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 1103. Nessuna potestà umana può sostituirsi a questo consenso. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 1057, § 1. Se tale libertà manca, il Matrimonio è invalido.

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