CCC 1629

Per questo motivo (o per altre cause che rendono nullo e non avvenuto il Matrimonio Cf CIC — Codex Iuris Canonici canoni 1083-1108.) la Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del tribunale ecclesiastico competente, dichiarare « la nullità del Matrimonio », vale a dire che il Matrimonio non è mai esistito. In questo caso i contraenti sono liberi di sposarsi, salvo il rispetto degli obblighi naturali derivanti da una precedente unione. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 1071, § 1, 3.

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