CCC 1635

Secondo il diritto in vigore nella Chiesa latina, un matrimonio misto necessita, per la sua liceità, dell'espressa licenza dell'autorità ecclesiastica. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 1124. In caso di disparità di culto è richiesta, per la validità del Matrimonio, una espressa dispensa dall'impedimento. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 1086. Questa licenza o questa dispensa suppongono che entrambe le parti conoscano e non escludano i fini e le proprietà essenziali del Matrimonio; inoltre che la parte cattolica confermi gli impegni, portati a conoscenza anche della parte acattolica, di conservare la propria fede e di assicurare il Battesimo e l'educazione dei figli nella Chiesa cattolica. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 1125.

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