CCC 1897

« La convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se in essa non è presente un'autorità legittima che assicuri l'ordine e contribuisca all'attuazione del bene comune in grado sufficiente ». Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 46: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 55 (1963) su vatican.va — PDF scansionato (1963) 269. Si chiama « autorità » il titolo in forza del quale persone o istituzioni promulgano leggi e danno ordini a degli uomini e si aspettano obbedienza da parte loro.

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  • ¶1897 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa(393)