CCC 2106
© Libreria Editrice Vaticana Fonte: vatican.va
« Che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata ». Concilio Vaticano II, Dich. Dignitatis humanae, 2: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) su vatican.va — PDF scansionato (1966) 930; cf Id., Cost. past. Gaudium et spes, 26: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) su vatican.va — PDF scansionato (1966) 1046. Tale diritto si fonda sulla natura stessa della persona umana, la cui dignità la fa liberamente aderire alla verità divina che trascende l'ordine temporale. Per questo « perdura anche in coloro che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa ». Concilio Vaticano II, Dich. Dignitatis humanae, 2: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) su vatican.va — PDF scansionato (1966) 931.
Citato in 3
- ¶2106 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa(421)Domande(Whether the State should be Catholic
Religious liberty)