CCC 2107
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« Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuito ad una comunità religiosa uno speciale riconoscimento civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e comunità religiose venga riconosciuto e rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa ». Concilio Vaticano II, Dich. Dignitatis humanae, 6: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) su vatican.va — PDF scansionato (1966) 934.
Citato in 3
- ¶2107 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa(423)Domande(Whether the State should be Catholic
Religious liberty)