CCC 2108
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Il diritto alla libertà religiosa non è né la licenza morale di aderire all'errore, Cf Leone XIII, Lett. enc. Libertas praestantissimum: Leonis XIII Acta, 8, 229-230. né un implicito diritto all'errore, Cf Pio XII, Discorso ai partecipanti al quinto Convegno nazionale Italiano dell'Unione dei Giuristi cattolici (6 dicembre 1953): AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 45 (1953) su vatican.va — PDF scansionato (1953) 799. bensì un diritto naturale della persona umana alla libertà civile, cioè all'immunità da coercizione esteriore, entro giusti limiti, in materia religiosa, da parte del potere politico. Questo diritto naturale deve essere riconosciuto nell'ordinamento giuridico della società così che divenga diritto civile. Cf Concilio Vaticano II, Dich. Dignitatis humanae, 2: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) su vatican.va — PDF scansionato (1966) 930-931.
Citato in 3
- ¶2108 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa(421
422) Domande(Religious liberty)