CCC 2122
© Libreria Editrice Vaticana Fonte: vatican.va
« Il ministro, oltre alle offerte determinate dalla competente autorità, per l'amministrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i più bisognosi siano privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della povertà ». CIC — Codex Iuris Canonici canone 848. L'autorità competente determina queste « offerte » in virtù del principio che il popolo cristiano deve concorrere al sostentamento dei ministri della Chiesa. « L'operaio ha diritto al suo nutrimento » (Mt 10,10). Cf Lc 10,7; 1 Cor 9,4-18; 1 Tm 5,17-18.