In sintesi CCC 2192
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« Il giorno di domenica [...] deve essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale giorno festivo di precetto ». CIC — Codex Iuris Canonici canone 1246, § 1. « La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla Messa ». CIC — Codex Iuris Canonici canone 1247.