CCC 2273
© Libreria Editrice Vaticana Fonte: vatican.va
Il diritto inalienabile alla vita di ogni individuo umano innocente rappresenta un elemento costitutivo della società civile e della sua legislazione:
« I diritti inalienabili della persona dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte della società civile e dell'autorità politica; tali diritti dell'uomo non dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e neppure rappresentano una concessione della società e dello Stato: appartengono alla natura umana e sono inerenti alla persona in forza dell'atto creativo da cui ha preso origine. Tra questi diritti fondamentali bisogna, a questo proposito, ricordare: il diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento alla morte ». Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 3: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 80 (1988) su vatican.va — PDF scansionato (1988) 98-99. « Nel momento in cui una legge positiva priva una categoria di esseri umani della protezione che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato viene a negare l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, e in particolare di chi è più debole, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di diritto. [...] Come conseguenza del rispetto e della protezione che vanno accordati al nascituro, a partire dal momento del suo concepimento, la legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti ». Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 3: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 80 (1988) su vatican.va — PDF scansionato (1988) 99.
Leggi tutto il capitolo 2. «Amerai il Prossimo Tuo come Te Stesso» ¶2196–2557