CCC 2391
© Libreria Editrice Vaticana Fonte: vatican.va
Molti attualmente reclamano una specie di « diritto alla prova » quando c'è intenzione di sposarsi. Qualunque sia la fermezza del proposito di coloro che si impegnano in rapporti sessuali prematuri, tali rapporti « non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una donna, e specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci ». Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona humana, 7: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 68 (1976) su vatican.va — PDF scansionato (1976) 82. L'unione carnale è moralmente legittima solo quando tra l'uomo e la donna si sia instaurata una comunità di vita definitiva. L'amore umano non ammette la « prova ». Esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro. Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 80: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 74 (1982) su vatican.va — PDF scansionato (1982) 180-181.
Leggi tutto il capitolo 2. «Amerai il Prossimo Tuo come Te Stesso» ¶2196–2557
Citato in 1
- ¶2391 Domande(Sex before marriage)