CCC 2408

Il settimo comandamento proibisce il furto, cioè l'usurpazione del bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario. Non c'è furto se il consenso può essere presunto, o se il rifiuto è contrario alla ragione e alla destinazione universale dei beni. È questo il caso della necessità urgente ed evidente, in cui l'unico mezzo per soddisfare bisogni immediati ed essenziali (nutrimento, rifugio, indumenti...) è di disporre e di usare beni altrui. Cf Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 69: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) su vatican.va — PDF scansionato (1966) 1090-1091.

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  • ¶2408 Veritatis Splendor(§100)