CCC 833

Per Chiesa particolare, che è in primo luogo la diocesi (o l'eparchia), si intende una comunità di fedeli cristiani in comunione nella fede e nei sacramenti con il loro Vescovo ordinato nella successione apostolica. Cf Concilio Vaticano II, Decr. Christus Dominus, 11: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 58 (1966) su vatican.va — PDF scansionato (1966) 677; CIC — Codex Iuris Canonici canoni 368-369; CCEO — Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium canoni 177, § 1. 178. 311, § 1. 312. Queste Chiese particolari sono « formate a immagine della Chiesa universale »; in esse e a partire da esse « esiste la sola e unica Chiesa cattolica ». Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 57 (1965) su vatican.va — PDF scansionato (1965) 27.

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