CCC 883

« Il Collegio o Corpo dei Vescovi non ha autorità, se non lo si concepisce insieme con il Romano Pontefice, [...] quale suo capo ». Come tale, questo Collegio « è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa: potestà che non può essere esercitata se non con il consenso del Romano Pontefice ». Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 57 (1965) su vatican.va — PDF scansionato (1965) 26; cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 336.

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