CCC 895

« Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva regolato dalla suprema autorità della Chiesa». Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27: AAS — Acta Apostolicae SedisVolume 57 (1965) su vatican.va — PDF scansionato (1965) 32. Ma i Vescovi non devono essere considerati come dei vicari del Papa, la cui autorità ordinaria e immediata su tutta la Chiesa non annulla quella dei Vescovi, ma anzi la conferma e la difende. Tale autorità deve esercitarsi in comunione con tutta la Chiesa sotto la guida del Papa.

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