CCC 903

I laici, se hanno le doti richieste, possono essere assunti stabilmente ai ministeri di lettori e di accoliti. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 230, § 1. « Ove lo suggerisca la necessità della Chiesa, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il Battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto ». CIC — Codex Iuris Canonici canone 230, § 3.

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