Esodo 21

Precetti giudiciali riguardanti i servi comperati, e le serve, i furti, gli omicidj, i parricidj, il plagio, le maledizioni contro i genitori, le risse, la pena del taglione, e il bue, che cozza.

Queste sono le leggi giudiciali, che tu ad essi proporrai. Uno schiavo Ebreo ec.Un Ebreo potea vendere la sua libertà trovandosi in miseria, un figliuolo potea essere venduto dal padre, un debitore decotto diveniva schiavo del creditore; il ladro, che non potea restituire si vendea: in qualunque di queste maniere un Ebreo fosse divenuto schiavo, egli non dovea servire più di sei anni: perocchè il settimo anno, l'anno sabatico, dovea mettersi in libertà. Cosi uno, che era fatto schiavo l'anno avanti del sabatico, serviva solamente fino all'anno seguente.Se comprerai uno schiavo ebreo, egli servirà a te per sei anni: il settimo se n'andrà libero gratuitamente. Con tal veste se n' andrà; ec.Se avea una veste nuova, quando fu fatto schiavo, se gli darà una veste nuova, quando è messo in libertà; e se avea moglie, menerà seta la moglie; e se avea anche de' figliuoli, li menerà via. Levit. XXV. 41.Quale era la veste, con cui è venuto, con tal veste se n'andrà: se avea moglie, la moglie ancora se n'andrà insieme. Se il padrone gli avrà dato moglie. ec.Se il padrone ha dato per moglie allo schiavo Ebreo una schiava d'altra nazione, la quale non può godere il privilegio dell'anno sabatico, quegli, venuto quell'anno, avrà la libertà; ma la moglie e i figliuoli non usciranno con lui, e resteranno al padrone. Si rompeva forse perciò il matrimonio? lo nega l'Estio, pretendendo, che sia divisa la coabitazione, salvo il vincolo del matrimonio: altri credono, che tali donne non fossero tragli Ebrei considerate come vere mogli, né tali congiunzioni per veri matrimoni; i Romani chiamavano contubernio o sia coabitazione, e non matrimonio l'unione di uno schiavo e d'una schiava; la volontà del padrone faceva tali unioni, e le scioglieva.Che se il padrone gli avrà dato moglie, e questa avrà partorito figliuoli, e figliuole, la donna, e i figliuoli di lei saranno del padrone; ma quegli se n'andrà colla sua veste. Che se lo schiavo dirà: Io voglio bene al mio padrone, e alla moglie, e a' figliuoli, io non voglio partire colla libertà; Lo presenterà agli dii.A' giudici rappresentanti la persona del supremo giudice. Accostatolo alla porta. Col forargli l'orecchio, e quasi inchiodarla alla porta della casa, veniva a significarsi, che costui sarebbe sempre schiavo in quella casa, o almeno fino all'anno del giubileo, Levit. XXV. 40. Così questo era un marco d'ignominia per un Ebreo, che potrà essere libero, e preferiva di rimanere nella schiavitù.Il padrone lo presenterà agli dii, e accostatolo alla porta, forerà a lui l'orecchio con una lesina: e questi rimarrà suo schiavo per sempre. Se uno rende la propria figliuola. ec.Intendesi di uno, che ha venduto la figliuola colla promessa, o almeno presunzione, che il padrone, o il di lui figliuolo la sposasse in qualità di moglie almeno secondaria, o sia concubina. Una tale fanciulla Ebrea, benchè comprata come schiava, se non la sposava il padrone, o il figliuolo del padrone, dovea rimettersi in libertà, e non essere sempre schiava, come le donne di altra nazione.Se uno vende la propria figliuola al servigio altrui, ella non tornerà in libertà nel modo che vi tornan le schiave. Se diviene sgradita... la licenzierà: e non avrà diritto ec.Se ella più non gli piace, la lascerà andar libera, e non avrà diritto (dopo averne abusato) di venderla ad altra gente; vale a dire ad un'altra famiglia Ebrea. Quelle parola della volgata populo alieno non possono significare una nazione straniera, gentile, perocchè nulla si sarebbe detto in favore di questa fanciulla oltre quello, che era di comun diritto tragli Ebrei; vale a dire, che nissuno di essi potesse essere venduto ad uomo d'altra nazione. Si cerca con queste leggi di provvedere di collocamento le figlie de' poveri.Se diviene sgradita agli occhi del suo padrone, a cui fu data, ei la licenzierà: e non avrà diritto di venderla ad altra gente, s'ei la disprezzò. La tratterà come un'altra fanciulla.Il padre dello sposo darà ad essa la dote, vestiti ec., procurerà, che il figliuolo la tratti come sua sposa.Che se l'avrà data in isposa al suo figliuolo, la tratterà come un'altra fanciulla. Ma se egli dà a lui un'altra sposa, provvederà di partito la fanciulla, e di vestimenta, e non negherà il prezzo della verginità. Che se egli non farà queste tre cose, ec.Se il padre non farà una di queste tre cose, cioè o di sposarla per se, o di farla sposare al figliuolo, o di trovarlo un partito, la fanciulla sarà ipso jure libera, senza che si aspetti l'anno sabatico. Altri riferiscono queste parole alle tre cose prescritte, vers. 10. se non provvederà la fanciulla di partito, se non le darà le vestimenta convenienti, se non le darà il prezzo delle verginità, qualunque di queste tre cose ometta il padre di famiglia, la fanciulla è libera.Che se egli non farà queste tre cose, ella se n'anderà gratis, senza pagamento di prezzo. Morrà senza remissione.Vedi Gen. IX. 6.Chi percuoterà un uomo, uccidendolo volontariamente, morrà senza remissione. Che se quegli non l'ha fatto appositamente ec.Sopra parlò dell'omicidio volontario, qui poi del casuale, il quale però abbia (come credono molti ) annessa qualche colpa di negligenza, o d'imprudenza: se quegli non avea intenzione di uccidere l'altro uomo, ma Dio permise, o volle, che questi cadesse per le mani di lui, allora l'uccisore potrà rifugiarsi in una delle città, che saranno stabilite, e chiamate città di refugio.Che se non l'ha fatto appostatamete, ma Dio ha fatto, che quegli cadesse nelle sue mani, io ti determinerò il luogo, in cui debba fuggire. La strapperai dal mio altare.L'omicida volontario non godea dell'asilo. Vedi 3. Reg. II. 28.Se uno appostatamente, e insidiosamente avrà ucciso il suo prossimo, lo strapperai dal mio altare per farlo morire. Chi batterà il Padre o la Madre, ec.Mosè non parla del parricidio, supponendo impossibile una tal empietà.Chi batterà il padre, o la madre, sarà messo a morte. Chi avrà rubato un uomo, e l'avrà venduto, convinto del delitto sia messo a morte. Chi maledirà il padre, o la Madre, ec.Maledite nelle Scritture significa molte volte ingiuriar di parole; e così in questo luogo.Chi maledirà il padre, o la madre sua, sia messo a morte. Se due uomini vengono a rissa, e uno percuote il suo prossimo con un sasso, o col pugno, e questi non muoia, ma sia stato giacente in letto: Sarà esente dalla pena.Sarà libero dalla pena di morte, checché poi avvenga dell'uomo percosse da lui; perchè quando ci venisse a morire, la sua morte non si presumerebbe avvenuta per ragione di quella percossa, ma per altre cause.Se (poi) si leverà, e anderà fuori appoggiato al suo bastone, il percussore sarà esente dalla pena; con questo però, che rifaccia i danni, e quello che fu speso pe' medici. Sarà reo di delitto.Il Caldeo, i LXX, e il Siro sarà sottoposto al giudizio; sarà punito secondo la sentenza de' giudici.Chi batterà Io schiavo o la schiava col bastone talmente, che muoiano tra le sue mani, sarà reo di delitto. Purché e roba sua.La perdita dello schiavo, o della schiava gli terrà luogo di pena. Molti credono che questa legge non avesse luogo, se non riguardo alle schiavo di straniera nazione; lo che sembra molto probabile.Ma se sopravvivono un giorno, o due, egli non sarà soggetto a pena, perché è roba sua. Se alcuni vengono a rissa, e uno percuote una donna gravida, che abortisce, ma resta in vita, quegli rifarà il danno, secondo la richiesta del marito, e il giudizio degli arbitri. Ma se quella ancora viene a morire, renderà vita per vita, Occhio per occhio, ec.Si stabilisce qui la legge detta del Taglione per termine, non già per fomite alla vendetta, e al furore, dice S. Agostino cont. Faust. lib. XII. cap. 23.; e Tertulliano dice, che la licenza di ricattarsi era destinata a reprimere gli attacchi; lib. II. Cont. Marc. cap. 18. Gli Ebrei assai generalmente vogliono, che questa legge non debba intendersi il rigore, né letteralmente, ma in un senso più mite; vale a dire, che la pena di chi cava un occhio, rompe un dente, fa una contusione al suo prossimo, ec., sia una multa pecuniaria determinata da' giudici, e proporzionata a quello, che uno darebbe per esempio per recuperare un occhio, se lo avesse perduto, o per non perdere un dente, o per non soffrire il dolore della contusione. È ancora da osservare, che questa legge, che dovea servire di regola a' giudici per pronunziare sopra i danni recati al prossimo nella persona, non giustifica giammai lo spirito di vendetta, la quale è condannata da Dio, il quale, come abbiam detto, non altro ha preteso con questa legge, che mettere un freno all'ira dell'uomo offeso, e contenere la protervia col timor della pena.Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, Scottatura per iscottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Se uno ferirà il suo schiavo, o la sua schiava in un occhio, e li farà loschi, darà loro la libertà per ragione dell'occhio, che ha loro cavato. E se ancor romperà un dente allo schiavo, o alla schiava, darà loro parimente la libertà. Non si mangeranno le sue carni.Per dimostrare vie più l'orrore, e l'esecrazione, che dee aversi per l'omicidio. Vedi Gen. IX. 5.Se un bue ferisce col corno un uomo, o una donna, e ne restino uccisi, sarà lapidato, e non si mangeranno le sue carni: il padrone però del bue sarà senza pena. Ma se il bue cozzava già da qualche tempo, e ne fu ammonito il padrone, e questi nol tenne rinchiuso, se avvien, che ammazzi un uomo, o una donna, sarà lapidato il bue, e messo a morte il padrone. Ove poi siagli imposta la pena pecuniaria: ec.Nel caso che il giudice abbia giudicato, che la sua colpa, e negligenza non sia tale da punirsi di morte, ma con pena pecuniaria, darà quello, che sarà stabilito dallo stesso giudice.Ove poi siagli imposta pena pecuniaria, darà per riscattar la sua vita quanto gli sarà domandato. Se il bue avrà percosso un figliuolo ec.Se il bue avrà percosso un figliuolo di famiglia, o una figlia, il padrone avrà la stessa pena, che se si trattasse di un padre di famiglia; benché la vita di questo sia più importante.Che se il bue avrà percosso un figliuolo, o una figlia, il padrone soggiacerà tuttora alla stessa sentenza. Se avrà percosso uno schiavo, o una schiava, saran dati trenta sicli d'argento al loro padrone; e il bue sarà lapidato. Se una apre una cisterna, o la scava ec.Le cisterne aveano il loro coperchio; onde si dice qui: se uno in un luogo pubblico apre una cisterna, e non la richiude: questo è il primo caso: l'altro poi si è, se uno ne scava una di nuovo. Veggansi le Decretali lib. V tit. 36.Se uno apre la cisterna, o la scava, e non la chiude, e vi cada dentro un bue, o un asino, Il padrone della cisterna pagherà il prezzo degli animali: ma quello che sarà morto, sarà suo. Se un bue percuote il bue d'un altro, e questo venga a morire, si venderà il bue vivo, e si dividerà il prezzo: e il bue morto sarà tra essi diviso. Ma se quegli sapeva, che il bue cozzava già da qualche tempo, e il padrone non lo ha tenuto rinchiuso, renderà bue per bue, e avrà intero il bue morto. Renderà cinque buoi per uno, e quattro pecore per una.Sotto il bue comprendosi la vacca, o il vitello; e sotto la pecora, l'agnello, il montone, il capretto, ec. Non è da maravigliarsi, se il furto del bue è punito più di quel della pecora attesa la maggiore stima, che giustamente faceasi di quell'animale. Quanto al ladro impotente a restituire, era punito con un dato numero di battiture, o era venduto: che se era recidivo, si puniva di morte.Se uno ruberà un bue, o una pecora, e l'avrà uccisa, o venduta, renderà cinque bovi per uno, e quattro pecore per una.

Citato in 46