CCC 1256

I ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo e il presbitero, e, nella Chiesa latina, anche il diacono. Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 861, § 1; CCEO — Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium canone 677, § 1. In caso di necessità, chiunque, anche un non battezzato, purché abbia l'intenzione richiesta, può battezzare, Cf CIC — Codex Iuris Canonici canone 861, § 2. utilizzando la formula battesimale trinitaria. L'intenzione richiesta è di voler fare ciò che fa la Chiesa quando battezza. La Chiesa trova la motivazione di questa possibilità nella volontà salvifica universale di Dio Cf 1 Tm 2,4. e nella necessità del Battesimo per la salvezza. Cf Mc 16,16.

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